Dalla firma digitale al sogno folle della democrazia assembleare.
...anzitutto chiedetevi se la saggezza delle democrazie totalitarie attuali  non è ben più folle di questa follia.

di Danilo Moi
6 Dicembre 2004

* Amministrazioni digitali: i problemi del documento informatico
Segnalo, sempre su Interlex, il Codice dell'amministrazione digitale (Approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri l'11 novembre 2004)
Si consideri ora l'articolo 18 (Valore probatorio del documento informatico sottoscritto)
[...] Il documento informatico, sottoscritto con firma digitale o con un altro tipo di firma elettronica qualificata, ha l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del codice civile. L’utilizzo del dipositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che sia data prova contraria. [...]
L'articolo 2702 del codice civile si pronuncia circa l'efficacia della scrittura privata (è l'articolo che ci consente di "farci firmare qualcosa da qualcuno" per tutelarci)
Ergo: validità firma digitale = voto elettronico e democrazia assembleare

Ora parto per la tangente...

Prima di tutto proporre un referendum (secondo la modalità attuale) e abrogare il referendum abrogativo.
Dopodichè proporre, tramite la nuova forma di referendum, qualcosa del genere: introduzione del singolo cittadino nel processo legislativo e politico.

1) Ogni cittadino può votare sull'approvazione di tutte le leggi e può pronunciarsi circa le problematiche e le decisioni politiche.
2) Ogni cittadino può approvare o bocciare un disegno di legge tramite firma (digitale o non digitale)
3) Diritto di voto subordinato a una "patente di voto" che impedisca ai cittadini incompetenti di creare danni.
4) Istituzione di scuole e corsi istituzionali che permettano a tutti i cittadini di raggiungere le opportune competenze.
5) Diritto di proporre leggi subordinato a "patenti superiori" che possa impedire a chi non ha sufficienti competenze nell'ambito della legge che propone di proporre appunto leggi inopportune.
6) Individuazione di figure giuridiche adibite alla "traduzione" in forma legale appropriata delle istanze e delle leggi proposte dai cittadini. ("profeti", nel senso primgenio del termine ebraico Nabi: interprete.)
7) Individuazione di figure giuridiche che "riportino" ai cittadini tale traduzione e consentano loro di valutarne la correttezza.
8) Creazione di spazi pubblici adibiti alle assemblee
9) Trasmissione attraverso tv, web, radio e quant'altro di tutte le sedute istituzionali.

Letture correlate:
* Mosè sul Sinai
* Dalla democrazia rappresentativa alla democrazia assembleare
* Equalism: dissertazione su una nuova etica