Nella prima parte di questa
dissertazione ho trattato della natura dei sistemi giuridici, ho
argomentato di quanto essi debbano essere la trasposizione e la
canonizzazione di sistemi etici.
Ho anche definito un sistema etico come la descrizione, attraverso il "
criterio della liceità",
delle modalità di relazione che gli individui pongono in essere
nel costituire una comunità. (
Equalism:
aspetti speculativi generali)
Ho argomentato poi, nella terza parte, di come le modalità di
relazione tra gli individui siano necessariamente subordinate alla
struttura materiale attraverso la quale esse hanno luogo, che la
struttura materiale è infondo il risultato di tutti gli strumenti
che l'umanità progressivamente crea e che la natura dello
"strumento internet" possiede una caratteristica che nessun strumento
fino ad ora ha posseduto: Internet non semplicemente influenza il mondo,
alterando le modalità di relazione tra gli individui, ma ne crea
uno.
Internet è "mondo", e le modalità di relazione che essa
consente e determina sono totalmente differenti da quelle del mondo
reale (sebbene affini, in virtù della loro immediatezza, a quelle
che si sono sempre manifestate nelle comunità tribali).(
Equalism: aspetti sociologici generali)
In virtù di tutto questo ho anche criticato, nella seconda
parte,
l'illusione della
net-democracy, caratterizzata dalle stesse modalità che
qualche anno fa costituirono l'illusione della new economy e ho
auspicato che tale illusione possa invece diventare qualcosa di reale se
la struttura "logica e fisica" attraverso la quale la società si
organizza (le strutture istituzionali), ovvero la struttura attraverso
la quale le relazioni hanno luogo, si evolvesse e, in tale evolversi,
costituisse strumento a relazioni immediate (come appunto in Internet e
come appunto nel "villaggio") sviluppandosi e cambiando la sua natura
rappresentativa attuale per cedere il passo alla forma più
compiuta e matura della
democrazia
assembleare.
Fatto questo "riassunto" giungo all'ultima parte di questa
dissertazione: l'analisi dei primi "sistemi giuridici", ovvero la
canonizzazione di queste nuove modalità di relazione, che
Internet ha determinato.
La General Public License e le Creative Commons.
La definizione sistema giuridico è ovviamente impropria, si
parla infatti di licenze, ma la natura loro natura di "canonizzazione di
modalità di relazione o scambio" è indubbia; inoltre esse
si includono in quell'ambizione "giuridica", la "
grand
unified theory", che costituisce il Copyleft.
Qual'è quindi la natura profonda della GPL, quale quella delle
Creative Commons?
La GPL: il software
come strumento
La General Public License è concepita per tutelare la libera
fruizione del software da parte dell' utente, dell'individuo.
Si parla di software libero ma tale libertà è subordinata
alla libertà d'azione dell'individuo stesso, è l'individuo
ad essere libero e la sua libertà consiste nella libertà
di usufruire di strumenti esistenti, di modificarli e di crearne di
nuovi.
Ogni software è strumento e la GPL lo concepisce come tale.
Nel corso della storia ogni strumento è diventato patrimonio
pubblico e comune nel suo stesso manifestarsi.
L'umanità ha costruito la sua cultura e ha prodotto la sua
tecnologia perché lo scambio e la creazione di idee strumenti
è stato libero.
Questa libertà è stata sempre l'esito di una relazione
immediata: lo strumento diventa patrimonio comune perché altri
individui lo "vedono", ne comprendono il fine e lo riproducono.
E' per questo che lo spirito che sottende la GPL non è che la
trasposizione e la "canonizzazione" di un sistema etico "primordiale" (e
inequivocabilmente vincente): la GPL prescrive infatti che lo "strumento
software" sia sempre "visibile", comprensibile e riproducibile.
Come si vede non esiste nessuna componente "valutativa", non si parla
di "giusto o ingiusto", si parla di un dato di fatto, di una
modalità di relazione reale.
(Si veda a riguardo la prima parte di questa dissertazione: "Equalism:
aspetti speculativi generali")
Le
Creative Commons: l'armonia tra ciò che è "io" e
ciò che è "altro".
Se consideriamo tutte le modalità di diffusione del sapere e
della conoscenza contemplate dalle Creative Commons non soltanto ci
renderemo conto del fatto che, per molti aspetti, sono
modalità che l'umanità ha sempre adottato, constateremo
anche che costituiscono, del nuovo sviluppo della concezione delle
relazioni tra gli individui (determinato dal "mondo internet"), ovvero
della nuova "etica", proprio uno dei primi tentativi di "canonizzazione
giuridica".
Riguardo il primo aspetto mi sembra opportuno fare alcuni esempi:
La Divina Commedia di Dante, durante il corso dei secoli, sembra essere
stata tutelata dalla Attribution-NoDerivativeWorks; Dio sembra abbia
invece scelto di tutelare la Bibbia secondo le modalità della
Attribution-ShareAlike. (Non è casuale che esistano gli apocrifi)
Gli Elementi di Euclide potrebbero essere tutelati senza
problemi ugualmente dalla Attribution-Share Alike ma lo schema proposto
dalla General Public License potrebbe calzare ugualmente in maniera
perfetta (proprio per il carattere "strumentale" che gli Elementi
possiedono).
Riguardo il secondo aspetto:
Questa "nuova etica" è sottesa, come più volte dichiarato
nel corso di questa dissertazione, dalla "pacificazione, dall'armonia,
tra il soggetto e la collettività, tra l'"io e l'altro": chiamo
equalism questa "nuova etica" proprio in virtù di questo aspetto.
Se si considera la stessa definizione "Creative Commons" questo
balzerà agl'occhi in maniera immediata.
Il soggetto creativo, il genio, la creazione individuale si
armonizzano, si pacificano con la comunità, con il gruppo con la
coralità.
Questa pacificazione ha luogo in tutte le combinazioni che
costituiscono le Creative Commons: non esiste licenza Creative Commons
che non contempli l'assoluto controllo da parte dell'individuo, la sua
scelta e libertà incondizionate nel determinare le
modalità di diffusione della sua opera che non sia nel contempo
caratterizzata dal consentire alla comunità la libera fruizione
dell'opera stessa. (Quest'ultimo aspetto è portato avanti dal
contemplare e tutelare sempre, in ogni licenza, la diffusione su
media non commerciali)
Copyright e brevetti: lo scontro tra ciò che è "io" e
ciò che è "altro".
Tanto l'idea di Copyright quanto l'idea di brevetto cozzano
vistosamente con queste due impostazioni.
L'idea di brevetto è caratterizzata dall'espropriare la
società dello "strumento".
Il detentore di un brevetto non consente alla comunità di fruire
liberamente dello strumento che esso "tutela", pone in contrasto,
inimica il soggetto e la collettività; tale idea pone in atto un
"ricatto" da parte del soggetto (o da parte di una comunità)
all'intera collettività.
Se si considera appieno questo aspetto si noterà che questo tipo
di pratica è lo stesso posto in atto nell'economia feudale: il
signore non soltanto possiede le terre, controlla e detiene anche tutti
gli strumenti per lavorarle.
Idem si dica per il "diritto d'autore".
L'ambizione del tutelare la creazione del singolo, ambizione più
che degna, diviene il suo esatto contrario nell'applicazione, nella
canonizzazione giuridica attuale: il soggetto si vede espropriato dal
suo "prodotto dell'ingegno" che viene subordinato alla sua vendita, alla
sua mercificazione.
Tanto l'idea di brevetto quanto l'applicazione del Copyright non ha
nulla a che vedere con l'idea di "libero mercato".
Il libero mercato è la libera creazione e diffusione di
strumenti e risorse, strumenti intesi sia come oggetti materiali sia
come idee, tecniche, soluzioni...ma come può essere libero
un mercato regolato da un sistema giuridico che, come si è visto,
non è che la canonizzazione legislativa di un etica feudale?
Il Copyleft.
Il Copyleft quindi, concepito in questo senso generale si modellerebbe
“canonizzando” le stesse modalità di relazione e scambio che le
Creative Commons e la GPL canonizzano.
Affinché ciò sia possibile le struttura logica e fisica,
la struttura materiale attraverso la quale questa canonizzazione
dovrà avvenire (le strutture istituzionali), dovranno evolversi
seguendo lo stesso schema delle relazioni che dovranno canonizzare.
(Il passaggio dalla democrazia rappresentativa alla
democrazia assembleare)