Si consideri il primo lemma
dell'articolo 1.
"Al fine di conservare la memoria della cultura e della vita sociale
italiana sono oggetto di deposito obbligatorio, di seguito denominato
"deposito legale", i documenti destinati all'uso pubblico e fruibili
mediante la lettura, l'ascolto e la visione, qualunque sia il loro
processo tecnico di produzione, di edizione o di diffusione, ivi
compresi i documenti finalizzati alla fruizione da parte di portatori
di handicap."
Il fine della legge sembrerebbe più che auspicabile: si prevede
di archiviare tutte le opere " culturalmente degne", indipendentemente
dal media e dal supporto utilizzato per la loro diffusione, al fine di
renderle ulteriormente fruibili da parte dei cittadini.
Tralasciando l'aspetto della difficoltà tecnica, ancora
più impraticabile del famigerato
decreto
urbani, sorvolando anche sull'impossibilità dello stabilire
cosa sia culturalmente rilevante o non lo sia, non si può far a
meno di considerare una vistosa antinomia di tipo legale.
Questo tipo di archiviazione potrebbe essere attuato soltanto se l'
opera archiviata è tutelata da forme di distribuzione e licenze
"libere" oppure se l'opera, in virtù della "scadenza" del
diritto d'autore, è di dominio pubblico.
In caso contrario l'archiviazione dell'opera non consentirebbe da parte
del cittadino una libera fruizione e tutto il costosissimo lavoro
avrebbe l'unico fine di far perdere tempo e danaro: pubblico e privato.
Il tutto non potrebbe neanche avere la funzione che molti hanno
paventato: implementare un ulteriore strumento di controllo e
schedatura dei cittadini; sarebbe infatti un modo controproducente,
inutile, inefficiente (se non stupido) anche per questo improbabile
fine.
L'archiviazione per fini sociali e culturali delle opere potrebbe avere
un senso se questa legge fosse rettificata e tale rettifica fosse
sottesa dal prevedere l'archiviazione dell'opera soltanto in
virtù della volontà dell'autore di archiviarla e dalla
tutela dell'opera stessa tramite una forma di licenza che ne consenta
la libera fruizione da parte di tutti. (ex:
Creative
Commons)
In questa maniera non soltanto la legge in questione perderebbe il suo
triste e illecito aspetto "prescrittivo e repressivo" (al quale proprio
segue la "pena": vedi il mio saggio "Equalism dissertazione su una
nuova etica"
Aspetti
speculativi generali: Proposizioni), ma, poichè
l'archiviazione sarebbe subordinata alla volontà degli autori,
la mole di materiale da archiviare e da gestire verrebbe ridotta in
maniera drastica.
Il tutto, in questa improbabile eventualità, potrebbe costituire
il presupposto per la creazione di un database pubblico, casomai
fruibile anche da Internet.
Non solo: l'archiviazione "legale" di un'opera in questo database
potrebbe essere strumento
"utile al
fine di dimostrare la paternità dell'opera in ogni caso in cui
il problema si ponga". (Obiettivo principe del progetto
Copyzero)
Tutto questo, considerando la totale incompetenza, se non follia, di
chi scrive oggi questo tipo di "leggi" è pura utopia.
Mi piace pensare che un giorno le leggi verranno scritte in un'altro
modo. (vedi "
Equalism:
dissertazione su una nuova etica" Aspetti Politici Generali:
verso
la democrazia Assembleare)